DOP e IGP nei menù: più controlli e sanzioni per l’uso improprio
Nuovo regolamento Europeo: cosa cambia
Come adeguarsi alla normativa per evitare sanzioni
Inasprimento dei controlli
In questo periodo i Consorzi di tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) hanno intensificato i propri controlli, puntando i riflettori su un fenomeno, ancora troppo diffuso: l’ uso improprio delle denominazioni protette nei menù di bar e ristoranti.
Infatti, sempre più spesso, si legge in carta il nome di prodotti DOP, ad esempio: Parmigiano Reggiano, Fontina, Prosciutto di Parma o Mozzarella di Bufala Campana.
Questi prodotti, però, a volte non vengono poi realmente serviti al cliente.
Una pratica scorretta che viola le normative italiane ed europee, danneggia i produttori certificati e compromette la fiducia nel sistema di tutela delle DOP.
Denominazioni Protette: DOP e IGP
La disciplina dei regimi di qualità prevede una protezione specifica per i nomi registrati:
- DOP (Denominazione di Origine Protetta): si riferisce a prodotti fortemente legati alla loro area geografica di origine , dove tutte le fasi della filiera, (dalla produzione alla trasformazione, fino all’elaborazione), devono avvenire esclusivamente all’interno della zona delimitata.
- IGP (Indicazione Geografica Protetta) : riguarda prodotti per i quali è sufficiente che almeno una fase della filiera si svolga nel territorio di riferimento, purché la qualità, la reputazione o altre caratteristiche siano riconducibili all’origine geografica.
Nuovo Regolamento UE 1143/2024
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento il sistema europeo per la protezione delle indicazioni protette è stato riformato in modo da colpire anche le forme più mascherate di sfruttamento illecito dei marchi in particolare nella comunicazione digitale e commerciale.
Uso improprio diretto e indiretto
La tutela riguarda qualsiasi forma di utilizzo commerciale, sia diretto che indiretto, di una denominazione protetta per prodotti che ne hanno diritto. Ciò vale anche nel caso in cui i prodotti siano solo simili a quelli originali o quando il nome protetto viene usato esclusivamente per sfruttarne la notorietà a scopi promozionali o commerciali.
L’obiettivo è quello di evitare che valore e reputazione costruiti intorno ad un prodotto certificato siano sfruttati in modo illecito da soggetti non autorizzati.
Evocazioni, imitazioni e usurpazioni
La normativa vieta qualsiasi forma di rischio che possa indurre il consumatore a collegare un prodotto a una DOP o IGP protetta.
Nomi simili, confezioni fuorvianti, simboli, riferimenti territoriali o culturali che sfruttano la reputazione delle denominazioni tutelate .
Ciò vale anche quando il prodotto riporta correttamente la propria origine geografica, oppure il nome protetto è tradotto o traslitterato, o oppure se l’etichetta utilizza espressioni attenuanti come “tipo”, “genere”, “alla maniera di” o “gusto”.
Il divieto riguarda anche i casi in cui l’uso illecito coinvolge solo uno degli ingredienti del prodotto.
Falsità e presentazione ingannevole
Tra le pratiche vietate rientrano anche dichiarazioni false o ingannevoli riguardo alla provenienza, natura o qualità del prodotto.
Presentazioni grafiche, confezioni o materiali promozionali che possono indurre errori sull’origine del contenuto.
Ciò vale per tutti i canali, fisici e digitali, incluse le interfacce online e i materiali pubblicitari (compresi quelli pubblicati su web).
Tutela estesa ai nomi di dominio web
Con l’aumento dell’importanza delle vendite online la protezione è estesa anche ai nomi di dominio , pertanto: registrare o utilizzare un sito web che richiami in modo ingannevole o fuorviante una DOP o IGP costituisce una violazione.
I contenuti online, comprese pubblicità, promozioni e offerte commerciali, accessibili da utenti nell’Unione Europea che violano le indicazioni geografiche ufficiali sono considerati illegali ai sensi del Regolamento UE 2065/2022 (Digital Services Act – DSA).

Enti vigilatori e Consorzi di tutela
Il Ministero dell’Agricoltura (MASAF) coordina e vigila sul controllo delle denominazioni protette delegando l’attività a enti pubblici.
I Consorzi di tutela collaborano con il Ministero svolgendo funzioni di vilanza anche su soggetti esterni alla filiera, come ristoratori e punti vendita.
Figura centrale del sistema sono gli agenti vigilanti dei Consorzi, che possono avere qualifica di agenti di pubblica sicurezza e condurre ispezioni presso esercizi pubblici, mercati e ristoranti.
Il loro obiettivo è quello, in sintesi, di verificare l’uso corretto delle denominazioni protette anche nella comunicazione al consumatore.
Sanzioni – D.Lgs. 297/2004
Le sanzioni sono previste dal D.Lgs. 297/2004 fermo restando l’eventuale rilievo penale se i fatti configurano reato; le sanzioni amministrative variano in base alla gravità della violazione.
E’ prevista una multa da 3.000 a 20.000 € per chi fornisce indicazioni fuorvianti su imballaggi, pubblicità, materiali informativi o documentazione circa la provenienza, l’origine, la natura o le caratteristiche del prodotto.
La stessa sanzione si applica a chi utilizza diciture non conformi al disciplinare o confezioni in grado di ingannare sull’origine del prodotto.
Rilevante è anche il tema della competenza giurisdizionale: la Corte di Cassazione ha stabilito che le opposizioni alle sanzioni imposte dal MASAF non rientrano nelle Sezioni Specializzate in materia di impresa, in quanto non riguardano la tutela della proprietà industriale , ma esclusivamente la legittimità della sanzione amministrativa.
Controlli nel settore della ristorazione
Nel settore della ristorazione i controlli riguardano la sala, la cucina e la documentazione d’acquisto.
Durante il controllo accertano la corrispondenza tra quando dichiarato e quanto effettivamente servito.
L’indicazione ingannevole di una DOP o IGP, ad esempio in un menù che riporta l’indicazione a un “Parmigiano Reggiano” non autentico, può portare a multa anche qualora l’errore non fosse intenzionale.
Impatto per la ristorazione
Se, in passato, l’uso improprio di DOP o IGP nei menù era sottovalutato oggi è considerato un vero e proprio illecito amministrativo.
Anche solo citare impropriamente online una DOP , ad esempio in un menù digitale piuttosto che in un post social, può comportare:
- Rimozione del contenuto (ai sensi del DSA)
- Sanzioni economiche
- Danni di immagine e di reputazione
Per i ristoratori si delinea un nuovo paradigma: non basta garantire la qualità dei prodotti, è indispensabile assicurarne anche la conformità e la tracciabilità.
L’indicazione corretta delle denominazioni geografiche non è più solo una questione di trasparenza verso il cliente, ma un elemento cruciale per tutelare il consumatore e proteggere l’attività da potenziali rischi legali.
La nostra consulenza
Per evitare sanzioni, tutelare la reputazione del tuo locale e garantire un menù pienamente conforme alla normativa, contattaci: ti supportiamo nell’adeguamento alle disposizioni vigenti e nella corretta gestione delle denominazioni protette, anche in ambito digitale.
Il nostro Ufficio Commerciale è a Vostra disposizione per qualsiasi informazione in merito:
📞 329/8762088 lucia@gruppogema.it



















