NOVITA’ CHIAVE DECRETO LEGGE 159/2025
Un riepilogo delle nove disposizioni
Gli obblighi vigenti inseguito alla conversione in legge del DL 159/2025
DL 159/2025: le novità più importanti predisposte dal legislatore
ll panorama della sicurezza sul lavoro in Italia sta attraversando una fase di significativa evoluzione. Con la recente conversione in legge del Decreto Legge n. 159/2025, sono state introdotte misure pensate per rendere i luoghi di lavoro più sicuri, trasparenti e supportati da strumenti tecnologici più moderni.
L’obiettivo del legislatore va oltre il mero adempimento normativo: punta a rafforzare una cultura della prevenzione che metta al centro il valore più importante di ogni organizzazione, ovvero le persone.
Di seguito una sintesi dei principali aggiornamenti da conoscere.
Protezione e Prevenzione: i nuovi orizzonti del DL 159/2025
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Prevenzione di violenza e molestie: Diventa obbligatoria l’adozione di misure specifiche per prevenire comportamenti violenti o molesti nei luoghi di lavoro, rafforzando la tutela delle persone e la qualità dell’ambiente lavorativo.
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DPI e indumenti di lavoro: La modifica all’art. 77 del D.Lgs. 81/08 ribadisce che i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere mantenuti, riparati e sostituiti dal Datore di Lavoro secondo le indicazioni dei fabbricanti. Questo principio si applica anche agli indumenti di lavoro classificabili come DPI.
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Promozione della salute: Il medico competente assume un nuovo ruolo attivo nella diffusione dei programmi di screening oncologici previsti dai LEA, incoraggiando la partecipazione dei lavoratori.
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Sorveglianza sanitaria: Viene confermato che le visite mediche devono essere svolte durante l’orario di lavoro, fatta eccezione per quelle pre-assuntive.
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Alcol e sostanze: Per le attività con elevato rischio di infortuni, è possibile richiedere visite mediche in presenza di un “fondato sospetto” di consumo di alcol o sostanze stupefacenti.
Cantieri e appalti: il nuovo decreto spinge verso la tecnologia e la tracciabilità
Per chi opera nel settore edile e negli appalti, la parola d’ordine è “trasparenza”:
- Badge di cantiere intelligente: Le tessere di riconoscimento dovranno essere dotate di un codice univoco anticontraffazione, disponibili anche in modalità digitale. Il badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già richiesta dall’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 81/08. Tale badge sarà obbligatorio per tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri edili sia in appalto che subappalto, sia pubblici che privati;
- Patente a crediti: Per le violazioni relative al lavoro “in nero”, la decurtazione è ora di 5 crediti per ogni lavoratore irregolare (per illeciti dal 1° gennaio 2026), a cui può essere aggiunta un ulteriore decurtazione di un punto in caso oltre ad essere “in nero” si tratti di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, minori o beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
- Sanzioni per mancanza patente: La soglia minima per chi opera senza patente o con crediti inferiori a 15 crediti è stata innalzata a 12.000 euro.
- Sospensione della patente: l’ispettorato specifica che nei cantieri dove avvengono infortuni mortali o con inabilità permanente, sia assoluta che parziale, si può sospendere in via cautelare la patente fino a 12 mesi.
Focus tecnico: scale e cadute dall’alto
- Scale verticali: Le scale verticali permanenti (oltre i 5 metri e con inclinazione superiore ai 75 gradi) devono essere dotate di gabbia di sicurezza o sistemi di protezione individuale anticaduta. Per quelle installate prima di ottobre 2025, c’è tempo fino al 1° febbraio 2026 per adeguarsi.
- Protezione prioritaria: Nella scelta dei sistemi anticaduta, va data sempre priorità alle protezioni collettive (come parapetti e reti) rispetto a quelle individuali, e per questi è stato specificato quali sono le tipologie di sistemi individuali da utilizzare, in ordine di efficienza: sistema di trattenuta, sistema di posizionamento sul lavoro, sistema di accesso e di posizionamento mediante funi e sistema di arresto caduta. La nuova normativa, inoltre, specifica che vanno preferiti i primi 3 sistemi rispetto all’ultimo.
Formazione sulla sicurezza entro 30 giorni: per quali settori?
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico (richiamati dall’art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro).
Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione (cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore), non dalla stipula del contratto con l’agenzia.
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