Tracciabilità rifiuti: RENTRI e FIR digitale
I soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
Gli obblighi vigenti per la tracciabilità dei rifiuti dal 13 Febbraio 2026
RENTRI – Legge n. 199 30/12/2025
Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, il legislatore è intervenuto sull’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, modificando il comma 3-bis relativo ai soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Soggetti esclusi dall’iscrizione obbligatoria al RENTRI
La nuova formulazione chiarisce e ridefinisce l’elenco degli operatori obbligati, escludendo dall’iscrizione le seguenti categorie:
1. Consorzi e sistemi di gestione
Non sono tenuti all’iscrizione i Consorzi e i sistemi di gestione, sia individuali che collettivi, previsti dall’articolo 237, comma 1.
2. Produttori di rifiuti soggetti all’articolo 190, commi 5 e 6.
Articolo 190, comma 5
Rientrano in questa categoria (già in precedente esclusi dall’obbligo):
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- Le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 8, limitatamente a tali rifiuti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali con un numero di dipendenti non superiore a dieci.
Articolo 190, comma 6
Inoltre sono esclusi:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile che producono rifiuti pericolosi;
- I soggetti che svolgono attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, qualora producano rifiuti pericolosi, inclusi quelli identificati dal codice EER 18.01.03* (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati);
- I produttori di rifiuti pericolosi che non operano nell’ambito di un ente o di un’impresa.
Cosa cambia nella pratica nella gestione della tracciabilità dei rifiuti?
- Nessun obbligo di FIR digitale per i soggetti esclusi
- Possibilità di continuare con i formulari cartacei per 3 anni
- Chi era già iscritto deve presentare cancellazione tramite il portale RENTRI.
Il FIR digitale
Il FIR digitale è l’evoluzione elettronica del tradizionale Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato in cartaceo.
Rappresenta lo strumento centrale del nuovo sistema nazionale di tracciabilità.
Per chi è obbligatorio il FIR digitale dal 13 febbraio 2026?
Dal 13 Febbraio 2026 sarà obbligatorio per tutti gli operatori che sono iscritti al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Questa data rappresenta lo spartiacque tra la gestione cartacea e quella elettronica del formulario:
- produttore/detentore obbligato all’emissione digitale del FIR: implica che tutta la filiera (trasportatori, destinatari) debbano gestire il FIR digitale.
- produttore/detentore non obbligato all’emissione digitale del FIR: comporta che tutti i soggetti della filiera gestiscano il FIR in formato cartaceo.
I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI continueranno ad usare il formulario cartaceo.
Come gestire il FIR digitale?
Il FIR digitale potrà essere gestito tramite il sistema del RENTRI o attraverso i software o gestionali compatibili verrà aggiornato progressivamente da tutti gli attori della filiera.
Ogni operatore coinvolto (produttore, trasportatore, impianto di destinazione) dovrà completare, integrare e sottoscrivere il documento digitalmente nelle diverse fasi del trasporto.

Il nostro supporto tecnico
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