Videosorveglianza e tutela della privacy
Autorizzazione e regole per l’installazione di un impianto
Quali sono le normative di riferimento e gli obblighi?
ideosorveglianza: uno strumento sempre più impiegato dalle aziende (e non solo)
Sempre più spesso, per ragioni di sicurezza, le aziende optano per l‘installazione di impianti di videosorveglianza per controllare aree della loro strutturare.
Ciò che, a volte, non viene considerato è che prima di installare un impianto in un luogo di lavoro ove opera anche un solo dipendente è necessario ottenere preventiva l’autorizzazione.
Privacy e videosorveglianza
In Italia, l’installazione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro e il conseguente trattamento dei dati è disciplinato da diverse norme tra cui il Regolamento Europeo 679/2016 .
Il regolamento tutela i dati personali delle persone fisiche.
La normativa stabilisce che tutti gli impianti di videosorveglianza che si intendono installare sui posti di lavoro, siano preventivamente autorizzati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Non importa se tali impianti siano funzionanti, non funzionanti oppure finti.
Autorizzare l’impianto di videosorveglianza
Dovrà essere, pertanto presentata la pratica all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) in cui sarà descritta in modo dettagliato l’impianto.
Inoltre si dovrà individuare ed indicare chi potrà accedere accedere alle immagini live e registrate (anche in caso di visione di fotogrammi per gli impianti di antifurto).
Infine dovrà essere determinato un lasso di tempo oltre il quale le immagini registrate non potranno essere conservate.
Nello specifico come da Normativa:
- 24/ 48 ore
- fino a 72 se circostanziato da denunce da mettere agli atti
Videosorveglianza: strumento di verifica dell’attività lavorativa?
L’impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per esercitare il controllo a distanza dei lavoratori, così come espressamente vietato dall’art. 4 della Legge n. 300/70.
La visualizzazione delle immagini non potrà costituire supporto all’accertamento dell’obbligo di diligenza del lavoratore e dell’adozione di provvedimenti sanzionatori, bensì avrà come scopo la tutela del patrimonio aziendale.
Quindi, fatta salva la visione da parte delle forze dell’ordine, a seguito della messa a disposizione delle autorità competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di prova giudiziale, la visione delle immagini “in diretta” da remoto, sarà possibile al di fuori dell’orario di lavoro.
Obbligo di informare i lavoratori
Tutti i lavoratori devono essere informati tramite le Informative Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 della presenza dell’impianto, oltre all’opportuna presenza della cartellonistica.
In caso di non ottemperanza delle misure previste dal Garante in materia di videosorveglianza, è prevista un’ingente sanzione amministrativa e, in alcuni casi, anche una sanzione di natura penale.
La nostra consulenza
La nostra divisione privacy si può occupare di verificare, in riferimento allo specifico contesto aziendale, le condizioni per attivare un percorso personalizzato volto all’adeguamento alle nuove disposizioni in materia di privacy.