CONTRAVVENZIONI SICUREZZA:
NOTA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Un chiarimento sulla nota dell’INL sul pagamento delle sanzioni
La Nota 2010/2026 fornisce chiarimenti sul pagamento e suoi termini per la loro estinzione
La nota dell’Ispettorato del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di rateizzare la somma dovuta per l’estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il chiarimento riguarda il procedimento previsto dal D.Lgs. 758/1994, che consente l’estinzione delle contravvenzioni attraverso l’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e il successivo pagamento della somma prevista dalla normativa.
La nota dell’Ispettorato chiarisce i termini del pagamento della sanzione
L’INL chiarisce che la somma prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994 non può essere oggetto di:
- rateizzazione;
- dilazione;
- pagamento frazionato.
L’importo deve quindi essere corrisposto integralmente entro 30 giorni dall’ammissione al pagamento.
La somma prevista dalla procedura è pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione.
Attenzione al rispetto del termine dei 30 giorni
Il rispetto dei termini assume particolare importanza.
Il pagamento effettuato oltre il termine previsto non consente di perfezionare l’estinzione della contravvenzione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. 758/1994.
Per questo motivo, quando un’azienda riceve una prescrizione, è fondamentale gestire tempestivamente tutti gli adempimenti conseguenti:
Prescrizione → regolarizzazione → verifica dell’adempimento → pagamento → estinzione della contravvenzione
Una distinzione fondamentale chiarito dall’Ispettorato del Lavoro
L’INL evidenzia inoltre la necessità di distinguere la somma prevista nell’ambito della procedura di prescrizione dall’eventuale ammenda stabilita successivamente dal giudice.
Si tratta infatti di due situazioni differenti.
La somma dovuta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 758/1994 non può essere rateizzata dall’organo di vigilanza.
Diversamente, l’eventuale ammenda applicata dall’autorità giudiziaria può essere soggetta alle specifiche disposizioni previste dall’ordinamento in materia di pagamento rateale.
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La sicurezza sul lavoro non deve essere gestita soltanto in occasione di un’ispezione. Un sistema di prevenzione efficace permette di individuare tempestivamente eventuali criticità e intervenire prima che possano determinare conseguenze per l’azienda e per i lavoratori.
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