Nuovo regolamento europeo: la rivoluzione degli imballaggi
Dal 12 Agosto sono applicabili i primi obblighi operativi
Focus e dettagli del Regolamento UE 2025/40
Regolamento UE 2025/40
Dal 12 agosto 2026 sono applicabili i primi obblighi previsti dal Regolamento UE 2025/40 (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation), che abroga e sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE.
Quali sono le principali novità?
Tra le principali novità già applicabili rientra il divieto di immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) a concentrazioni pari o superiori ai limiti stabiliti dal regolamento.
Niente periodo transitorio
È importante sottolineare che, per questa disposizione, il PPWR non prevede un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte: gli imballaggi a contatto con alimenti immessi sul mercato a partire dal 12 agosto 2026 devono rispettare i nuovi limiti.
Gli imballaggi che erano già stati immessi sul mercato prima di tale data, invece, possono rimanere sul mercato e non devono essere ritirati.
Pertanto, non è sufficiente considerare la data di produzione dell’imballaggio: occorre verificare quando è avvenuta la sua immissione sul mercato.
Nuovi obblighi: a chi vengono applicati?
Gli obblighi del regolamento non riguardano soltanto chi produce imballaggi. Interessano chiunque immetta sul mercato un prodotto imballato, compresi i negozi di vendita al dettaglio e le attività di somministrazione, come ristoranti e bar, che effettuano il servizio di asporto.
Più in generale, gli obblighi riguardano tutte le imprese che commercializzano prodotti imballati, anche al di fuori del settore alimentare.
Da notare: dal 12 agosto anche capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande rientrano a tutti gli effetti nella definizione di imballaggio.
Punti principali del Regolamento
Trattandosi di un Regolamento Europeo e non di una direttiva, quanto specificato al suo interno si applica in tutti gli Stati membri, senza bisogno di leggi nazionali di recepimento: stessa scadenza, stesse regole, per tutti.
È importante però sapere che non tutti gli obblighi del PPWR sono già applicabili dal 12 agosto 2026.
Il regolamento prevede infatti un calendario progressivo di applicazione, con numerosi requisiti che entreranno in vigore negli anni successivi. La Commissione europea ha inoltre previsto l’adozione di ulteriori atti delegati e di esecuzione necessari per completarne l’applicazione.
Di seguito riepiloghiamo gli adempimenti che richiedono attenzione immediata.
COSA FARE DAL 12 AGOSTO
Limiti sui PFAS
Per gli imballaggi a contatto con alimenti sono previsti i seguenti limiti:
- non oltre 25 ppb per singola sostanza;
- non oltre 250 ppb per la somma dei PFAS (i PFAS polimerici sono esclusi da queste due soglie);
- non oltre 50 ppm di fluoro totale (qui invece sono inclusi anche i PFAS polimerici).
Minimizzazione delle sostanze preoccupanti
L’art. 5 prevede la minimizzazione delle sostanze preoccupanti, incluse le microplastiche.
- Gli imballaggi immessi sul mercato devono essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di tali sostanze, considerando anche gli effetti negativi sull’ambiente legati alle microplastiche.
Dichiarazione di Conformità UE (DoC)
I fabbricanti devono predisporre la documentazione necessaria a dimostrare la conformità dell’imballaggio alle prescrizioni del regolamento e rendere disponibili le informazioni richieste agli operatori della filiera.
Tracciabilità lungo la filiera
Fornitori, distributori e utilizzatori devono poter dimostrare da chi arrivano i materiali e la loro conformità.
- Il limite sui metalli pesanti — somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente ≤ 100 mg/kg — resta valido per tutti gli imballaggi, ma non è una novità del 12 agosto: era già in vigore con la precedente Direttiva 94/62/CE.
Chi è fabbricante?
Il PPWR considera fabbricante chi fisicamente produce l’imballaggio o il prodotto imballato, ma anche, in determinate circostanze, chi fa progettare o fabbricare un imballaggio o un prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale.
Questo significa che, ad esempio, un’azienda che commissiona la realizzazione di vaschette, sacchetti o altri imballaggi personalizzati con il proprio marchio può assumere il ruolo di fabbricante ai fini del PPWR, anche se l’imballaggio è stato materialmente prodotto da un’altra azienda.
È prevista un’eccezione specifica per le microimprese: quando l’impresa che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio rientra nella definizione di microimpresa e il soggetto che fornisce l’imballaggio è situato nello stesso Stato membro, il fornitore dell’imballaggio è considerato fabbricante ai fini del regolamento.
Il concetto si applica anche a importatori e distributori: qualora un importatore o distributore immetta sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale, oppure lo modifichi in modo tale da influenzarne la conformità, può assumere gli obblighi previsti per il fabbricante.
Cosa fare se sei un produttore/fabbricante di imballaggi?
Il produttore è il principale responsabile della conformità PPWR, poiché deve progettare, documentare e dimostrare che l’imballaggio soddisfa tutti i requisiti normativi prima dell’immissione sul mercato.
- Identificare i materiali e le sostanze chimiche utilizzate, in particolare PFAS e metalli pesanti, con analisi di laboratorio dove necessario.
- Effettuare, quando necessario, verifiche e analisi di laboratorio per dimostrare la conformità dei materiali.
- Predisporre la Dichiarazione di Conformità UE con la documentazione tecnica a supporto (composizione, test, evidenze).
- Aggiornare le informazioni verso i clienti a valle (distributori, utilizzatori finali), che avranno bisogno di queste evidenze per la propria conformità.
- Definire correttamente il proprio ruolo nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, utilizzatore): gli obblighi cambiano a seconda del ruolo.
Cosa fare se acquisti imballaggi?
- Chiedere ai fornitori la Dichiarazione di Conformità UE e la documentazione a supporto per ogni tipologia di imballaggio.
- Verificare la conformità degli imballaggi utilizzati per il confezionamento o la somministrazione di prodotti alimentari, prestando particolare attenzione ai materiali che possono essere stati trattati con PFAS per conferire proprietà anti-grasso o anti-acqua, come alcuni contenitori e carte destinati al contatto con alimenti.
- Non dare per scontata la conformità dei materiali già in uso: molti prodotti oggi sul mercato potrebbero non rispettare le nuove soglie.
- Verificare se, apponendo il proprio logo o marchio sull’imballaggio, si diventa “fabbricante” ai fini del PPWR (vedi sopra): in tal caso gli obblighi da rispettare sono quelli, ben più ampi, del fabbricante.
- Tenere traccia della documentazione ricevuta dai fornitori: in caso di controllo, anche l’operatore che immette sul mercato il prodotto imballato deve essere in grado di dimostrare la conformità degli imballaggi utilizzati.
Cosa fare se sei distributore di imballaggi?
Il distributore ha l’obbligo di esercitare la dovuta attenzione e impedire la commercializzazione di imballaggi non conformi, fungendo da presidio di controllo lungo tutta la filiera.
- Acquistare solo da fornitori affidabili, verificando che rispettino il PPWR.
- Richiedere e conservare la documentazione di conformità.
- Verificare, prima della commercializzazione, che l’imballaggio riporti le marcature e le informazioni richieste dal PPWR.
- Garantire la tracciabilità, conservando le informazioni sui propri fornitori e sui clienti a cui sono stati forniti gli imballaggi.
- Ricordare che, se si appone il proprio nome o marchio su un imballaggio distribuito, si assumono gli obblighi del fabbricante.
- Distribuisco prodotti altrui ma appongo il mio nome o marchio → Distributore che assume ruolo di Fabbricante. Il 12 agosto 2026 è solo il primo appuntamento di un percorso che proseguirà nei prossimi anni.
La nostra consulenza
L’entrata in applicazione del PPWR introduce nuovi obblighi e responsabilità lungo tutta la filiera. Offriamo consulenza alle aziende per supportarle nell’analisi dei propri imballaggi, nell’individuazione degli obblighi applicabili in base al ruolo ricoperto nella filiera e nella verifica della documentazione necessaria ai fini della conformità.
Il nostro Ufficio Commerciale è a Vostra disposizione per qualsiasi informazione in merito:
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